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La diligenza del direttore dei lavori deve essere valutata in concreto

La diligenza del direttore dei lavori deve essere valutata in concreto

Il mancato (o non previsto) risultato non può implicare di per sé la responsabilità contrattuale del professionista, ma può essere possibilmente indicatore di un comportamento negligente


La Corte Suprema con la sentenza n. 3855 del 17 febbraio 2020 ha dichiarato che in materia di responsabilità derivante da difetti o non conformità dei lavori appaltati, il direttore dei lavori per conto del cliente (condominio), essendo chiamato a svolgere la sua attività in situazioni difficili che richiedono l'uso di specifiche capacità tecniche, deve utilizzare le sue risorse intellettuali e operative per garantire, rispetto ai lavori in corso, il risultato che il committente si aspetta di raggiungere, in modo che il suo comportamento debba essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma allo stesso modo del "diligentia quam in concreto".

Nello specifico i giudici della Suprema Corte, rigettando il ricorso del professionista, precisano che "E' del resto conforme al costante orientamento di questa Corte la considerazione secondo cui, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la sua attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente preponentesi aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto" (Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass.Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n.4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255)".

Pertanto, gli obblighi del direttore dei lavori per conto del committente comprendono la valutazione della conformità sia della realizzazione progressiva dei lavori al progetto, sia delle modalità della sua esecuzione alle specifiche di gara e / o alle regole tecniche, nonché l'adozione di tutte le misure tecniche necessarie volte a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.

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