Distacco dal riscaldamento centralizzato
Il condominio può opporsi al distacco di un condomino dallimpianto di riscaldamento centralizzato?
Un condomino aveva chiesto il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, ma l’assemblea condominiale aveva respinto la sua richiesta.
Iniziato un contenzioso legale, la Corte d’Appello aveva confermato la sentenza in favore del condominio, ritenendo illegittimo il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento perché in contrasto con un articolo del regolamento condominiale. L’articolo preso in considerazione non consentiva infatti la rinuncia all'uso degli impianti comuni e statuiva l'obbligatorietà dei relativi canoni
La Corte civile sez. II, 11/12/2019, ha chiarito invece che, ai sensi dell’art. 1118 c.c., comma 4, "il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato non è disponibile e di conseguenza sono nulle le clausole dei regolamenti condominiali che vietino il distacco."
Questo perché il regolamento condominiale non può prevalere sull’articolo 1118 del Codice Civile, che riconosce al singolo condomino la facoltà di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento, sempre se ciò non comporti notevoli differenze di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Il regolamento condominiale può invece legittimamente obbligare il condomino rinunziante a concorrere alle spese per l’uso del servizio centralizzato, poichè il criterio legale di ripartizione delle spese di gestione dettato dall’art. 1123 c.c., è derogabile.