Colonnine di ricarica per auto elettriche in Condominio
Le infrastrutture idonee all'agevolazione sono wallbox e colonnine, che possono avere uno o più punti di ricarica con potenza standard non accessibili al pubblico
Scatta la detrazione al 50% sulle spese per comprare e installare le infrastrutture di ricarica destinate ai veicoli non inquinanti (auto elettriche).
Il nuovo ecoincentivo, introdotto dalla legge di bilancio 2019, consiste in un’agevolazione sull’imposta lorda e opera rispetto ai costi sostenuti dal primo marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e la posa in opera.
Il beneficio fiscale deve essere:
- ripartito in dieci quote annuali di pari importo
- calcolato sulla metà degli oneri sostenuti
- calcolato fino al massimale di 3.000,00 euro.
Le detrazioni valgono anche per gli impianti installati nelle parti comuni di edifici condominiali come parcheggi o cortili. Sarà un decreto attuativo da adottare entro marzo 2020 a dettare le regole per l’applicazione dell’ecoincentivo, con particolare riferimento alle procedure di concessione
La novità va nella direzione indicata dalla direttiva Ue sulle prestazioni energetiche nell’edilizia, anche privata. Negli edifici con più di dieci posti auto deve essere disponibile almeno un punto di ricarica e vanno predisposti connessioni e cablaggi in almeno un parcheggio per ogni cinque posti.
I Comuni sono tenuti a modificare il loro regolamento edilizio: nessun permesso di costruire senza le prese elettriche per i veicoli non inquinanti.
Colonnine da installare anche nei fabbricati esistenti per i quali è in atto una ristrutturazione edilizia di primo livello che interessa almeno il 50 per cento della superficie lorda e l’impianto termico.
Al fine di agevolare l'installazione negli edifici condominiali si è previsto che: “fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile”.