Scatta il reato di violenza privata per chi blocca l'accesso ad altri
Impedire di accedere alla proprietà costituisce un illecito penale perché costringe la vittima a sopportare una violenza
Si rifiuta di spostare la propria auto che blocca l'accesso al cortile e la Cassazione conferma la condanna di violenza privata con la sentenza del 19 dicembre 2019, n. 51236.
A riguardo, la Corte ha affermato due importanti principi:
- il reato scatta anche per pochi minuti: non conta quanto tempo duri la violenza, ma il semplice fatto che il comportamento sia stato realizzato;
- il reato scatta sia nel caso in cui la condotta sia stata posta in malafede (dolo), con l’intento di dar fastidio, sia con colpa, ossia ignorando di aver bloccato il passaggio.
La Corte di Cassazione sottolinea che «il requisito della violenza si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della propria libertà di determinazione e di azione».
Ogni qualvolta quindi che un soggetto tiene una condotta che esercita una "forma di coazione" della persona offesa deve ritenersi integrato il reato di cui all'articolo 610 del codice penale,
La massima:
Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l'accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione.