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Nessuna detrazione fiscale per chi non paga i lavori

Nessuna detrazione fiscale per chi non paga i lavori

Chi non paga le spese condominiali, deve imputare a sé la perdita dei benefici fiscali


Il condomino ritardatario nei pagamenti dei lavori, a cui ritiene di non dover peraltro partecipare, non può poi chiedere risarcimento al condominio per la perdita della detrazione fiscale. Così sentenzia la Cassazione nella sentenza 10845/2020.

Il fatto risale ad una condomina che, contestando i lavori deliberati per la facciata dell’edificio, si oppone all’ingiunzione di pagamento relativa alle spese deliberate in una assemblea senza la nomina di un amministratore e dunque, secondo sua opinione, assunte solo da alcuni condomini. Chiede nel contempo anche risarcimento per la perdita delle destrazioni fiscali.

Alla Corte la ricorrente si era rivolta dopo la condanna in Corte d’appello richiamando tre motivi:
- le fatture prodotte in giudizio dal condominio erano prove contrarie alla imputabilità della spesa al condominio stesso
- la delibera di cui si sottolineava la nullità riguardava lavori solo su balconi di proprietà esclusiva e non su beni comuni
- la decadenza del beneficio delle agevolazioni fiscali

La Corte, respinto tutte e tre le motivazioni della ricorrente, precisa che: «l’assemblea, innanzitutto, ai sensi dell’articolo 1135 Codice civile, nell’esercizio dei poteri di gestione del condominio, ha sempre il potere di ratificare la spesa effettuata dall’amministratore, ovvero, in caso di mancata nomina dello stesso (come in questo caso) direttamente da parte di alcuni condomini in ordine a lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni, anche se non indifferibili ed urgenti». Non ha valore dunque il fatto che la nomina dell’amministratore fosse sopraggiunta mesi dopo il termine dei lavori, questo perchè l’amministratore ha soltanto «una rappresentanza ex mandato dei vari condomini, che possono sempre agire personalmente a difesa dei propri diritti, sia esclusivi che comuni».

Infondato anche il secondo motivo perchè la Corte ha ritenuto che, data la sentenza passata in giudicato, le questioni relative alla tinteggiatura dei balconi privati non fossero rilevanti in quanto non erano stati valutati solo a beneficio esclusivo di alcuni condomini già in quella sede.

Sul terzo motivo, la Cassazione, confermando l’orientamento della Corte d’appello, ha ribadito che «Il singolo condomino che, in ipotesi di lavori eseguiti su parti condominiali, non abbia provveduto ai relativi pagamenti, contestando la sussistenza del proprio obbligo di contribuzione, e non si sia potuto perciò avvalere delle detrazioni in ragione della spese sostenuta per l’intervento edilizio, in forza dell’articolo 1 della legge 449/1997, non può accampare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti dell’intero condominio»

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