Ecobonus 110 e cessione del credito
Tra le novità del decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale c'è una misura molto importante: l'ecobonus al 110 per cento
Il decreto Rilancio prevede l'aumento delle detrazioni per gli interventi che riguardano il cappotto degli edifici o gli impianti di riscaldamento, con possibile abbinata con i lavori minori.
A usufruire dell'ecobonus 110 sono i condomini, gli Istituti delle case popolari e, nel caso di lavori eseguiti sui singoli appartamenti, le persone fisiche fuori dall'esercizio di attività di impresa.
Sono detraibili le spese effettuate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per i seguenti lavori di ristrutturazione:
- Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali o orizzontali, realizzati sia in condominio sia in abitazioni unifamiliari. La superficie di intervento deve essere maggiore del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio e i materiali utilizzati devono rispettare alcuni criteri ambientali minimi definiti nel decreto 11 ottobre 2017. Essendo valido per le superfici orizzontali l’ecobonus è valido anche in caso di presenza del piano pilotis. La spesa massima che si può portare in detrazione è di 60.000 € per ciascuna unità immobiliare
- Per i condomini: sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione o pompa di calore. L’ecobonus si applica solo in caso di intervento sugli impianti centralizzati, sono esclusi quindi gli interventi sulle caldaie in caso di riscaldamento autonomo. L’impianto installato deve avere un’efficienza almeno pari alla classe A. Le detrazioni sono previste anche per impianti ibridi e geotermici. La spesa massima che si può portare in detrazione è di 30.000 € per ciascuna unità immobiliare
- Per le abitazioni unifamiliari: sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore. Nel testo del decreto si parla unicamente di impianti a pompe di calore. In questo caso le caldaie a condensazione sarebbero quindi escluse. L’impianto installato deve avere un’efficienza almeno pari alla classe A. Le detrazioni sono previste anche per impianti ibridi e geotermici. La spesa massima che si può portare in detrazione è di 30.000 € per ciascuna unità immobiliare
- Interventi di riqualificazione per la riduzione del rischio sismico. E’ previsto l’obbligo della stipula di una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi. L’agevolazione non si applica per gli edifici ubicati in zona sismica 4
Altri interventi che attualmente beneficiano di altre detrazioni fiscali potranno beneficiare dell’ecobonus al 110% se eseguiti contestualmente agli interventi citati precedentemente (isolamento termico e/o sostituzione impianto di climatizzazione). L’elenco completo degli interventi è quello previsto nell’articolo 14 del decreto 63 del 2013.
In sintesi gli interventi che potranno beneficiare dell’ecobonus al 110% con limiti di spesa associati, se realizzati contestualmente a quelli previsti, sono i seguenti:
- Acquisto e posa di finestre comprensive di infissi
- Acquisto e posa di schermature solari
- Installazione di Impianti fotovoltaici
- Installazionie di sistemi di accumuloil limite di spesa è di 1.000 € per kW di potenza
- installazione di colonnine di ricarica per auto elettiche
Per es. realizzando gli infissi contestualmente all'isolamento termico, l’importo complessivo dell’intervento potrà beneficiare della detrazione del 110%. Sostituendo solo gli infissi la detrazione rimane al 50%. Lo stesso per l’impianto fotovoltaico o i sistemi di accumulo.