Vendere o affittare la casa del portiere: quali sono le maggioranze necessarie
In caso di non utilizzo, l'alloggio del portiere può essere sia locato che venduto da parte del condominio
Quali sono le parti comuni del condominio
Il codice civile stabilisce quali, ai sensi dell’articolo 1117, sono parti comuni di un edificio:
- tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
- le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
Si parla di parti comuni quando dunque il diritto di proprietà è esercitato da ciascun condomino su quella parte, la quale, appunto, è in comproprietà fra essi.
L’alloggio del portiere rientra espressamente tra le parti comuni dell’edificio, ma in realtà l’elenco delle parti comuni citato nell’articolo 1117 del codice civile potrebbe non risultare decisivo. È possibile infatti che ce ne siano altre e viceversa che una delle parti elencate dalla norma non sia parte comune. Un titolo, come ad esempio il regolamento condominiale, o un atto registrato può escluderne la qualità di parte comune.
La sua locazione è un atto di ordinaria amministrazione e è necessario il voto favorevole di almeno la metà dei presenti in assemblea condominiale, e che questa quota possegga almeno il 50% dei millesimi dell’edificio.
Per quel che concerne invece la vendita dell’alloggio, è necessaria l’unanimità. La vendita di un bene comune senza il consenso di tutti i condomini è nulla.